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Le indicazioni sui contributi dei soci non lavoratori nelle Srl
Finalmente l'Inps, dopo le moltissime sentenze della Cassazione che l'hanno visto soccombente nelle pretese dei contributi previdenziali verso i soci di società di capitali (non in trasparenza) non lavoranti, è giunto ad accettare e quindi disporre che il socio di società di capitali che non apporta lavoro nella Srl stessa, ma partecipa meramente quale socio di capitale, non debba effettuare i versamenti contributivi su tale reddito.
La circolare Inps è la 10.06.2021, n. 84 e recepisce le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro che con la nota 16.07.2020, prot. 7476 ha condiviso l'orientamento recente della Corte di Cassazione, tra cui le pronunce nn. 21540/2019, 23790/2019, 23792/2019, 24096/2019, 240978/2019 e da ultima la 1759 del 27.01.2021. Tutte queste sentenze affermano un concetto univoco, per l'appunto recepito dall'Inps: devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alla gestione artigiani e commercianti derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale non svolgono attività lavorativa. Ai fini della base imponibile contributiva, il reddito attribuito dalla Srl costituisce reddito di capitale e non d'impresa.
L'ultima ordinanza in ordine temporale, ossia la n. 1759/2021, dispone che il socio che non svolge attività lavorativa nell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza, non è soggetto all'iscrizione e al versamento dei contributi previdenziali per la gestione commercianti, nemmeno se svolge attività di amministratore, quali supervisionare il lavoro, fare da referente con clienti e fornitori o assumere dipendenti, per le quali tra l'altro è iscritto alla Gestione Separata Inps (per il compenso in qualità di amministratore).
Tenuto quindi conto della differenza tra reddito d'impresa e reddito di capitale, le disposizioni di cui all'art. 3-bis D.L. 384/1992 individuano la base imponibile dell'obbligazione contributiva nell'ammontare dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef, a cui non è quindi possibile ascrivere quelli di capitale come quelli del socio di Srl che non apporta lavoro nell'azienda. Non apportando partecipazione personale al lavoro aziendale, ma soltanto percependo gli eventuali utili derivanti da una mera partecipazione in società di capitali, non scatta il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti.
Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa non rientrano nel cumulo dei redditi da assoggettare tassazione ai fini Inps. Viceversa, è sempre dovuto l'obbligo contributivo in caso di svolgimento di attività lavorativa e tale obbligo prescinde dalla effettiva distribuzione dell'utile prodotto dalla società.
Discorso differente si deve fare se la Srl è in trasparenza. In tal caso, gli utili vengono imputati ai soci a prescindere dalla distribuzione e devono essere sottoposti a imposizione anche dal punto di vista previdenziale.
La decorrenza di queste disposizioni opera a partire dall'anno impositivo 2020.
Ciò significa che a partire dal dichiarativo 2021 sul 2020 (Redditi PF 2021) è possibile non introdurre il cosiddetto reddito figurativo Inps nella dichiarazione del socio di capitale della Srl.
[Fonte: RatioQuotidiano]