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Moratoria dei contratti di leasing e Bilancio d'esercizio

L'art. 56 del Decreto Cura Italia ha introdotto la  sospensione del pagamento dei canoni di leasing finanziario (cd “ moratoria ”).


L'attuale termine di sospensione è stato prorogato al 30.06.2021 dall'art. 1, c. 248 della legge di Bilancio 2021. Per leimprese che avevano già beneficiato delle misure di sostegno è stata applicata automaticamente la proroga della moratoria senza alcuna formalità, salvo la rinuncia espressa dell'impresa beneficiaria.



In caso di moratoria, i canoni inscadenza fino al 30.06 vengono sospesi e viene posticipata offerta di riscatto: " traslazione " in avanti del piano diammortamento  per un periodo pari alla sospensione accordata.


A differenza della sospensione prevista per i mutui, la quale è generalmente priva di sostanziali effetti a conto economico, comportando un semplice rinvio nel pagamento della rata in scadenza, nel leasing l'impresa utilizzatrice ha 3 possibili percorsi per rilevare gli effetti contabili della moratoria , come specificato dal documento del 16.02.2011, del CNDCEC:

           - la sospensione intesa come fatto meramente finanziario; 

           -  la sospensione come interruzione del contratto originario;

           -  la rimodulazione dei canoni di leasing imputati a conto economico.


Lo scenario della prima ipotesi è il seguente: la sospensione non incide sul contratto di leasing in essere, i canoniricompresi nell'intervallo temporale della moratoria restano comunque costi di competenza del periodo e gli effetti dellasospensione / dilazione dei pagamenti sono ravvisabili unicamente nello stato patrimoniale, a livello di debiti verso la societàdi leasing.



La seconda ipotesi prevede che la moratoria venga equiparata a un periodo di sospensione integrale del contratto dileasing: un conto economico vanno iscritti solo gli interessi passivi.



La rimodulazione dei canoni di leasing contabilizzati a conto economico ( terza ipotesi ) in funzione della maggiore duratadel contratto, invece, crea un disallineamento tra il piano originario di pagamento e il nuovo  piano di pagamenti: il costofinale rilevato dal conto economico non coincide più con le somme pagate periodicamente, ma è rimodulato in funzionedella nuova durata del contratto. La quota residua del maxi-canone riscontata e risultante dallo stato patrimoniale all'iniziodella moratoria dovrà essere rettificata per tenere conto della diversa durata del contratto.













[Fonte: RatioQuotidiano]

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