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Credito di imposta in ricerca e sviluppo, innovazione e design
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto con le modalità attuative del credito d'imposta per ricerca, sviluppo, innovazione e design ex L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020, cc. 198-207).
Il decreto, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, definisce i criteri per la corretta applicazione sul piano tecnico delle attività di R&S, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica, nonché le regole di determinazione e imputazione temporale delle spese ammissibili e alcune precisazioni sugli oneri documentali di talune categorie di spese ammissibili.
Il credito di imposta può essere chiesto dalle imprese di qualsiasi settore residenti in Italia, in regola con il Durc e la normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Sono ammessi investimenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, iniziati anche in periodi di imposta precedenti. Il decreto classifica in modo puntuale finalità e risultati delle attività, riprendendo i criteri generali elaborati dall'OCSE (Manuale di Frascati 2015).
Attività di ricerca e sviluppo - Credito d'imposta pari al 12%, fino a un tetto di spesa di € 3 milioni.
- Ricerca Fondamentale
Lavori sperimentali o teorici finalizzati all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, senza arrivare necessariamente ad un utilizzo o un'applicazione a breve termine. - Ricerca Industriale
Lavori originali per individuare possibili utilizzazioni o applicazioni di nuove conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato. - Sviluppo Sperimentale
Lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, volti ad acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie, per la realizzazione di nuovi prodotti o processi di produzione o il miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti.
Attività di innovazione tecnologica
Realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa.
Credito d'imposta al 6% fino a un importo massimo di 1,5 milioni di euro; se le attività sono finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta sale al 10%.
Attività di design e ideazione estetica
Lavori finalizzati a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali quali, per esempio: caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale e degli ornamenti.
Il credito d'imposta è pari al 6% fino a 1,5 milioni di euro.
Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate ammissibili le attività relative alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti, con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti.
L'agevolazione si applica esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.