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Credito d'imposta per registratore telematico e locazioni

 

 

In questo difficile periodo sono state costrette alla chiusura, tra le altre, anche tutte le attività di ristorazione (eccetto per le consegne a domicilio e quelle ubicate all'interno di aeroporti, ospedali, autogrill). Tali attività, per esempio i ristoranti, i bar, le pasticcerie possono tuttavia fruire di alcune, seppur piccole, agevolazioni, quali il credito d'imposta da registratore di cassa telematico. Si ricorda infatti che da luglio 2019 i commercianti al minuto (e attività assimilate) con volume d'affari superiore a € 400.000 (art. 2, c. 1 D. Lgs. 127/2015) devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente allo SdI i dati dei corrispettivi giornalieri.

 

Gli altri soggetti, ossia quelli con volume d'affari inferiore a € 400.000 o, come concesso dal D.M. 10.05.2019, i soggetti le cui operazioni di commercio al minuto sono del tutto marginali rispetto alle altre operazioni Iva (e sono marginali se non superano l'1% del volume d'affari del 2018) hanno adempiuto a tale obbligo dal 1.01.2020. L'adempimento può avvenire sia in modalità manuale, attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate (tuttavia tale procedura è sconsigliabile per un numero di operazioni medio-alto), sia adeguando il vecchio registratore di cassa (in tal caso, l'importo massimo del credito d'imposta è di € 50), oppure comprando un registratore telematico (in tal caso l'importo massimo è di € 250).

 

Tale credito è corrisposto nella misura del 50% della spesa sostenuta (l'imponibile per i soggetti che detraggono l'Iva; imponibile e Iva nel caso opposto, come per minimi e forfettari) per l'acquisto/adeguamento, nelle misure massime sopra citate e può essere utilizzato in compensazione a partire dalla prima liquidazione periodica successiva al pagamento mediante mezzi tracciabili e alla registrazione in contabilità della fattura. Pertanto, occorre che siano verificate entrambe le condizioni per utilizzarlo in compensazione. Ciò significa che se è pagato un acconto e registrata la fattura, si fruirà del credito sull'importo dell'acconto e poi si beneficerà dell'altra parte del credito per il saldo (sempre nel rispetto dei suddetti citati). Lo stesso dicasi per eventuali rateazioni.

 

Altra agevolazione che potrebbe spettare nel caso in cui il contribuente sia in affitto è il credito per negozi e botteghe, pari al 60% della spesa sostenuta per il canone di locazione di marzo 2020 dagli affittuari di immobili in categoria catastale C/1. Il chiarimento circa l'effettivo pagamento del canone è arrivato con la circolare 3.04.2020, n. 8/E, assieme alla rigidità della categoria catastale, che deve essere C/1 e nessun'altra, anche se l'immobile è utilizzato per la medesima finalità. Altrettanto rigido è il riferimento al contratto di locazione, non essendo possibile fruirne in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda per esempio. Tale credito, come il precedente, è imponibile, poiché non ne è stata disposta un'esplicita irrilevanza fiscale. Pertanto, dovrà essere contabilizzato fra gli altri ricavi e proventi. L'utilizzo in compensazione era ammesso già dal 15.03.2020.

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