News

Proroga dei finanziamenti PMI con difficoltà

Resistenze di alcuni istituti di credito ad assecondare come automatismo e diritto acquisito le misure dell'art. 56 D.L. 18/2020.

Nel panorama delle disposizioni a favore delle imprese italiane contenute nel D.L. 18/2020, la più importante e la più urgente è quella contenuta nell'art. 56. L'articolo prevede un automatismo che non è solo una moratoria vecchio tipo, ma permette alle PMI e ai professionisti non classificati (bancariamente parlando) come “deteriorati” di acquisire, mediante semplice comunicazione e certificando la loro qualifica di PMI e di avere subito situazioni temporanee di carenza di liquidità per effetto del COVID-19, i seguenti benefici:


a) non revocabilità fino al 30.09.2020 per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020 o, se superiori, alla data del 17.03.2020, sia degli importi accordati, sia per la relativa parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata, (conti correnti di ogni genere e tipo, conti unici, conti sbf, conti anticipi export, aperture di credito, anticipo contratti, factoring);


b) proroga dei contratti, compresi gli elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.09.2020, alle medesime condizioni in essere, per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020 (finanziamenti a rimborso unico (bullet) e fidi import);


c) sospensione (dell'intera rata o della sola quota di capitale) fino al 30.09.2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30.09.2020.


È importante che le aziende facciano presto a inviare tramite Pec tale comunicazione, che deve riguardare tutti i rapporti in essere con ogni banca, specialmente per ottenere i benefici di cui alle lettere a) e b) citate.

Questa importanza si trova sottolineata nella circolare di Bankitalia, pubblicata qualche giorno fa, ai fini della classificazione in Centrale Rischi delle aziende richiedenti: nella segnalazione della relativa posizione debitoria, si dovrà tener conto della proroga del contratto o dell'impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti e gli affidamenti in discorso; gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l'importo dell'accordato segnalato alla Centrale dei rischi e si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale, sia in quota interessi (dove prevista); per l'intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto” (di fatto la posizione di rating della azienda) e in ogni caso, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.


Questo ultimo aspetto riveste importanza capitale perché la pioggia di insoluti sui crediti che presumibilmente arriverà sia sul fine marzo che sul finire di aprile potrebbe generare nelle aziende non coperte dall'acquisizione del beneficio il loro passaggio a sofferenza per eventuali sconfinamenti in conto e la revoca dei fidi sui crediti per eccesso di insoluti ricevuti con conseguente esclusione dall'accesso ai benefici della norma; quindi occorre far presto.


Inoltre, la comunicazione con acquisizione automatica dei benefici esime di fatto dall'elaborazione dell'indice DSCR per tutte queste aziende che, grazie proprio ai benefici ottenuti, si troverebbe il denominatore dell'indice praticamente azzerato, in assenza di arretrati di imposte e fornitori.


La nota stonata è data dagli istituti di credito che cercano di imporre la propria modulistica, dai contenuti largamente incompleti (qualcuna addirittura non prevede le misure di cui alla lettera a) sopra citata) e soprattutto sotto forma di richiesta contenente le solite clausole di salvaguardia a beneficio dell'istituto stesso, con rischio di perdere l'automatismo voluto dalla norma (e la relativa decorrenza da fine febbraio dello stand still e moratoria).


La scelta potrebbe essere quella di effettuare via Pec la comunicazione generica di volersi avvalere di tutti e 3 i benefici relativi a tutti i rapporti intrattenuti con l'istituto destinatario della comunicazione e poi aderire alla richiesta dell'istituto di invio della documentazione personalizzata, specificando che la nuova modulistica serve solo per finalità di processo della banca e non genera effetto novativo della precedente comunicazione effettuata.

 

 

[Fonte: RatioQuotidiano]

Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare il sito accetti i termini e le condizioni previste per l'utilizzo dei cookie.

> Leggi di più

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.