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Coronavirus: credito d'imposta per negozi e botteghe

 

 

Dal 25.03.2020 è possibile usufruire del nuovo credito d’imposta per negozi e botteghe. La data di avvio del bonus fiscale introdotto dall’art. 65 D.L. 18/2020, è stata fissata con la risoluzione 20.03.2020, n. 13/E, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha istituito anche il nuovo codice tributo “6914”, da utilizzare nel modello F24.

 

Nonostante tali istruzioni, sono ancora molti i nodi da sciogliere prima di procedere all’utilizzo del nuovo credito d’imposta in misura pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020.

 

Tra i dubbi più ricorrenti che sono stati evidenziati dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 17.03.2020, occorre ricordare:

 

  • la necessità o meno che l’attività imprenditoriale abbia cessato completamente l’attività;
  • la necessità o meno che il canone di locazione del mese di marzo 2020 sia stato corrisposto al proprietario;
  • la base di calcolo dell’agevolazione nel caso in cui nel contratto di locazione siano comprese anche altre unità immobiliari non accatastate in categoria C/1.

 

In attesa di qualche chiarimento ufficiale sulle questioni appena accennate, occorre anche considerare che, per come è strutturato il nuovo credito d’imposta, non è necessario presentare alcuna domanda o istanza. Si tratta infatti di un credito “automatico” immediatamente utilizzabile in presenza dei requisiti richiesti che, con tutta probabilità, dovrà essere evidenziato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020.

 

Prima dell’utilizzo in F24 del nuovo credito d’imposta, sarà bene aver certezza della spettanza, per evitare spiacevoli provvedimenti di revoca dell’Agenzia delle Entrate.

 

Ciò detto proviamo ad analizzare le questioni più critiche.

  • Per quanto riguarda il pagamento del canone di marzo al proprietario, l’art. 65 D.L. 18/2020 non ne fa alcun riferimento. È da presumere che la spettanza del nuovo credito d’imposta sia legata al criterio di competenza e quindi prescinda dall’effettivo pagamento del canone al locatore.
  • Per quanto riguarda invece la totale sospensione dell’attività occorre precisare che la norma in commento non la prevede espressamente. In questo senso l’interpretazione letterale non può che consentire l’accesso al nuovo credito d’imposta anche alle imprese che, pur avendo dovuto sospendere l’attività al pubblico, hanno comunque continuato a operare, seppure in maniera ridotta (classico esempio la pizzeria che, avendo sospeso la somministrazione al pubblico, opera solo con le consegne a domicilio).
  • Per quanto attiene invece alla necessità che il credito d’imposta sia usufruibile soltanto nel caso in cui canone di locazione sia riferito a un immobile con categoria catastale C/1, si possono presentare più difficoltà di ordine pratico. Nel caso in cui il negozio o la bottega siano accatastati in categoria diversa da C/1 (circostanza che può verificarsi nella pratica) non ci sono possibilità di accesso al credito d’imposta per effetto del rigido disposto normativo.
  • Nel caso in cui invece il contratto di locazione preveda l’utilizzo anche di altri locali con destinazione catastale diversa dal C/1, il credito d’imposta dovrà essere calcolato solo sulla quota del canone riferibile ai locali censiti catastalmente come negozi e botteghe. Per operare tale suddivisione sarà importante utilizzare un criterio oggettivo e non arbitrario. Il riferimento, per esempio, alla superficie totale e alla conseguente ripartizione pro quota, potrebbe essere una soluzione incontestabile dall’Agenzia delle Entrate.

 

[Fonte: RatioQuotidiano]

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