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[MISE] Credito d’imposta per cuochi professionisti
La misura sostiene il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, attraverso la concessione di un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti.
L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta ai sensi del regolamento “de minimis” e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di 6 mila euro.
A chi si rivolge
Per poter beneficiare del credito d’imposta, i soggetti richiedenti devono:
1. essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
2. essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per
attività di cuoco professionista svolta presso le medesime predette strutture, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021,
e più precisamente:
- essere stati alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo
in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, oppure
- essere stati titolari di partiva IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti,
in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022;
3. essere nel pieno godimento dei diritti civili.
Spese ammissibili
Sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a:
- l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e
cottura dei prodotti alimentari;
- l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
Relativamente all’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, sono ammissibili le seguenti classi energetiche:
- A, B e C per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A a G di cui al regolamento (UE) n. 1369/2017 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 4 luglio 2017 (GUUE L 198 del 28 luglio 2017, e ss.mm.ii.);
- A+, A++ e A+++ per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A+++ a D, di cui alla direttiva (UE) n. 30/2010 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 19 maggio 2010 (GUUE L 153 del 18 giugno 2010);
- A+, A++ e A+++ relativamente ai soli apparecchi di cottura per i quali è applicato il sistema di etichettatura su scala da A+++ a G,
di cui al regolamento (UE) n. 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013 (GUUE L 29 del 31 gennaio 2014).
Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. Non sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Presentazione delle istanze
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023.