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FONDO DI GARANZIA PER GLI INVESTIMENTI DI VENTURE CAPITAL NELLE START UP INNOVATIVE

È stato istituito il Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative. Il Fondo ha lo scopo di offrire opportunità di patrimonializzazione alle start up innovative esistenti, nonché di promuovere la nascita e l’insediamento in Friuli Venezia Giulia di nuove iniziative.




CHI PUÒ ESSERE GARANTITO

Possono essere garantiti i soggetti investitori che effettuano operazioni di venture capital in start up innovative. Si tratta di intermediari finanziari e di società di partecipazione, come definiti dalla normativa fiscale italiana, oppure di investitori privati indipendenti.

Per poter essere garantiti i soggetti investitori devono, tra l’altro:

  • essere attivi da 5 anni, se persone giuridiche, e aver chiuso 10 operazioni di investimento in equity o quasi-equity negli ultimi 10 anni;

            oppure

  • investire insieme ad altri soggetti investitori che possiedono requisiti di cui alla precedente lettera a) o insieme a incubatori di start-up innovative o a investitori riconosciuti dalla normativa della Consob;

            oppure

  • fornire un’attestazione concernente la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del business plan della start-up redatta da un professionista indipendente (avvocati, commercialisti o altri revisori legali che abbiano svolto funzioni di amministrazione e controllo in spa).

L’iniziativa di investimento proposta al Fondo è basata sulla positiva valutazione del business plan della start up innovativa da parte del soggetto investitore o del professionista indipendente, effettuata secondo criteri di professionalità e buona fede.




COSA PUÒ ESSERE GARANTITO

In conformità all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 651/2014, oggetto della garanzia rilasciata a favore dei soggetti investitori possono essere i seguenti investimenti:

  • investimenti strutturati come capitale sociale privilegiato, da attuare mediante sottoscrizione di azioni o quote, con “opzione put”;
  • debito non garantito e subordinato, da effettuare congiuntamente agli investimenti strutturati come capitale sociale privilegiato.

Gli investimenti di venture capital devono avere durata minima di 3 anni.




CHI SONO I BENEFICIARI FINALI DELLA GARANZIA

La garanzia del Fondo è rilasciata nell’interesse delle start up innovative, come definite all'articolo 25, comma 8, del decreto legge 179/2012, aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia nelle quali i soggetti garantiti effettuano gli investimenti di venture capital.

Le start up innovative hanno l’obbligo di svolgere nel territorio regionale le attività contemplate dal business plan e, per la durata della garanzia del Fondo, di:

  • mantenere la sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia;
  • applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona in conformità all’articolo 36 dello Statuto dei lavoratori;
  • rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.




QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

La garanzia è concessa a titolo gratuito sulle operazioni ammissibili, per un ammontare massimo garantito per iniziativa e per soggetto beneficiario finale pari a 1 milione di euro. La copertura massima dipende dalle caratteristiche del soggetto investitore e può raggiungere il 70% dell'importo delle operazioni stesse.

Sulle operazioni garantite dal Fondo il soggetto investitore non può acquisire alcuna ulteriore garanzia, reale, assicurativa, bancaria o fideiussoria, rispetto alla garanzia del Fondo.

Nel caso di investimenti nel capitale sociale, la regola generale è che la copertura del Fondo interviene sull’ammontare della perdita dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di cessione delle azioni o quote del soggetto beneficiario finale, come risultanti dagli atti di sottoscrizione e compravendita del soggetto investitore.

Qualora, per vicende legate alla vita della start up o al rapporto tra start up e soggetto investitore, non si giunga nei termini previsti dalla “opzione put” alla cessione delle azioni o quote, si fa riferimento:

  • alla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di realizzo delle quote o azioni (nei casi di liquidazione volontaria o procedura concorsuale della start up);
  • alla riduzione di valore rispetto al prezzo di acquisto delle azioni o quote, al netto, in ipotesi di cessione del diritto d’opzione, del valore di realizzo del diritto d’opzione medesimo (nel caso di azzeramento del capitale sociale per copertura di perdite);
  • alla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di ipotetico realizzo delle azioni o quote (nel caso di mancato esercizio della opzione put alla scadenza del termine ultimo previsto o, più in generale, della mancata vendita delle quote o azioni privilegiate o del corrispondente diritto d’opzione a tale scadenza da parte del soggetto investitore).

Nel caso di debito non garantito e subordinato, la copertura interviene sull’ammontare non rimborsato.
La garanzia del Fondo ha durata corrispondente all’investimento garantito e comunque non superiore a 7 anni.




QUAL È LA PROCEDURA DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA

L’iniziativa di investimento di venture capital è presentata dal soggetto investitore al Comitato di gestione del FRIE con le modalità e i termini e unitamente ai documenti stabiliti da bando approvato con decreto dirigenziale.
Le iniziative presentate sono istruite dalla Segreteria del Comitato di gestione del FRIE secondo l’ordine cronologico di ricevimento e sono concesse, in via generale, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto investitore.




PERFEZIONAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E EVENTUALE ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

Gli investimenti di venture capital contemplati dall’iniziativa devono essere perfezionati entro 24 mesi dalla data di notificazione al soggetto investitore della deliberazione di ammissione alla garanzia del Fondo.

La richiesta di escussione della garanzia del Fondo è presentata dal soggetto investitore alla Segreteria del Comitato di gestione del FRIE con le modalità e i termini e unitamente alla documentazione previste dal bando.




CASI DI INEFFICACIA E DI REVOCA DELLA GARANZIA

Il regolamento disciplina puntualmente i casi di inefficacia e di revoca della garanzia.

In linea generale, la garanzia del Fondo è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di informazioni, attestazioni o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti del soggetto investitore ovvero sulla base di informazioni, attestazioni o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti del soggetto beneficiario finale, che il soggetto investitore aveva verificato o avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.

Nel caso in cui la start-up innovativa non rispetti gli obblighi stabiliti, la garanzia non è revocata, ma è imposto alla start-up innovativa di pagare una somma corrispondente al valore di mercato della commissione calcolata in base al documento ufficiale vigente della Commissione europea in materia di garanzie pubbliche alle imprese. Nel caso in cui la start up non effettui il pagamento, il soggetto investitore ha la possibilità di effettuare il versamento della somma dovuta al Fondo. Qualora né la start-up innovativa né il soggetto finanziatore effettuino il pagamento, la garanzia è revocata.