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CATA FVG - SUCCESSIONE D'IMPRESA
Il CATA ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di contributo per l’annualità 2019, da parte
delle imprese artigiane. In particolare, saranno finanziabili per il 2019, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche per successione d’impresa.
BENEFICIARI
Microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all’Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all’articolo 13 della legge regionale 12/2002.
DEFINIZIONI
Per cedente, si intende il titolare dell’impresa artigiana individuale che cede la propria impresa ovvero il socio o i soci imprenditori artigiani che cedono la proprio a quota societarie.
Per successore, si intende:
- l’imprenditore individuale che acquisisce l’impresa artigiana cedente
- il socio o i soci che acquisiscono la quota o le quote del socio o dei soci cedenti.
Per successione di impresa si intende il subentro del successore al cedente per il trasferimento a titolo oneroso, per causa porte o per donazione.
REQUISITI
Il cedente deve possedere i seguenti requisiti:
- l’impresa di cui è titolare, all’atto della cessazione o della modifica dell’assetto societario, è iscritta all’AIA da almeno cinque anni;
- essere titolare o socio dell’impresa da almeno cinque anni
- avere età superiore ad anni 60 all’atto della cessazione dell’impresa o della cessione delle quote societarie.
Tale requisito non è richiesto nei casi di successione per causa di morte e di successione per effetto di gravi malattie invalidanti, adeguatamente documentate, che comportino per il cedente l’impossibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro all’interno dell’impresa.
Il successore deve possedere i seguenti requisiti:
- essere legato al cedente da un rapporto di parentela, di affinità entro il terzo grado o di collaborazione familiare, ovvero essere socio o dipendente dell’impresa del cedente da almeno due anni al momento della successione
- aver acquisito dal cedente l’impresa individuale o, nel caso di società, tutte le quote societarie del socio o dei soci cedenti
- rivestire la qualifica di imprenditore artigiano di cui all’art. 8 della LR 12/2002;
- avere, alla data di presentazione della domanda di contributo, età compresa trai i diciotto e i cinquant’anni; nel caso in cui l’impresa del successore sia costituita in forma societaria, la sua compagine sociale deve essere composta per almeno il 50% da socie di età compresa tra diciotto e cinquant’anni, i quali devono detenere la maggioranza delle quote sociali.
SPESE AMMISSIBILI
- consulenze per l’innovazione aziendale ed in particolare per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o per il miglioramento degli stessa, ivi compresa l’assistenza tecnico/manageriale;
- formazione del successore su argomenti attinenti l’attività dell’impresa
- acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi l’installazione, gli allacciamenti e le opere murarie strettamente necessari, destinati alla produzione di beni o si servizi, al settore amministrativo contabile ed alla movimentazione dei prodotti;
- acquisto di automezzi a condizione che gli stessi siano immatricolati come autocarri e dotati di non più di tre posti
- sono ammissibili le spese per le opere murarie di cui al comma 1, lettera c) alle seguenti condizioni:
- che l’unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda di incentivo, sia si proprietà del richiedente o nella sua disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all’articolo 22, previo assenso scritto del proprietario;
- che l’unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materi urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività produttiva in essere.
- Le spese per l consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un’attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui al comma 1, lettera a).
INTENSITÀ DELL’AIUTO E LIMITI DI SPESA
Contributo a fondo perso, in conto capitale, secondo la regola “de minimis” – Regolamento UE 1407/2013. L’intensità dell’aiuto è pari al 30% delle spese ammissibili. È elevata al 40% qualora sussista una delle seguenti condizioni, imprese artigiane:
- appartenenti all’imprenditoria giovanile o femminile
- localizzate nelle zone di svantaggio socioeconomico
Qualora all’impresa sia stato attribuito il rating di legalità dall’autorità Garante della concorrenza e mercato, l’intensità d’aiuto sarà aumentata di un ulteriore 5%.
importo MINIMO spesa ammissibile: 5.000,00 euro
importo MASSIMO spesa ammissibile: 75.000,00 euro.
Per ciascun anno solare è presentabile una sola domanda di contributo. L’iniziativa deve essere avviata in data successiva a quella di presentazione della domanda, pena l’inammissibilità a contributo.