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Bar e ristoranti: denuncia degli alcolici entro il 31.12.2019

Gli esercizi avviati nel lasso temporale 29.08.2017-29.06.2019, quando non era in vigore l'obbligo, devono attivarsi per compilare tale comunicazione e portarla all'ufficio territoriale competente delle Dogane.



L'art. 29, c. 2 D.Lgs. 504/1995 aveva introdotto l'obbligo di denuncia all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente per il territorio, della vendita di alcolici per gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa, ivi compresi gli esercizi di vendita pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini. In seguito l'art. 1, c. 178 L. 124/2017, in vigore dal 29.08.2017 al 29.06.2019, ha escluso da tale obbligo di comunicazione gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini. Quindi, l'art. 13-bis D.L. 34/2019 ha reintrodotto tale denuncia obbligatoria anche per i medesimi soggetti sopra citati, ripristinando pertanto l'originaria platea dei soggetti interessati alla comunicazione.

 


A chiarire l'iter normativo, i soggetti interessati e la comunicazione da presentare, è stata la nota dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli 20.09.2019, n. 131411/RU che ha sottolineato che interessati alla comunicazione, da presentare entro il prossimo 31.12.2019, sono soltanto gli esercenti che hanno avviato l'attività tra il 29.08.2017 e il 29.06.2019, periodo di assenza dell'obbligo dichiarativo.

Coloro che hanno iniziato prima di tale data già erano soggetti agli obblighi informativi, mentre per coloro che l'hanno aperta dopo il 29.06.2019, ossia dal 30.06.2019, la comunicazione da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (Suap) all'avvio della vendita al minuto e somministrazione di alcolici vale quale denuncia suddetta. Sarà lo stesso Suap poi a trasmettere la comunicazione all'ufficio delle Dogane competente.

 

 

Eccezioni: se sono intervenute variazioni nella titolarità dell'esercizio di vendita nel periodo in cui era in vigore la soppressione della denuncia, l'attuale gestore provvederà a darne tempestiva comunicazione alle Dogane ai fini dell'aggiornamento della licenza. Così come gli esercenti che hanno effettuato la comunicazione al Suap prima del 29.08.2017 (e quindi sarebbero fuori dall'obbligo di comunicazione in oggetto), ma hanno completato il procedimento tributario di rilascio della licenza in una data compresa nel periodo di soppressione, sono tenuti all'invio della denuncia. Sono escluse dalla comunicazione, le attività di vendita di alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari di carattere temporaneo e di breve durata.


 

Il modello per la denuncia suddetta è stato reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane, ma è un modello liberonon vincolante; pertanto, il contribuente può decidere di utilizzare un altro formato, purché contenga tutti gli elementi informativi essenziali e la documentazione allegata (documento d'identità).

Sono disponibili 2 modelli:

  • uno per i contribuenti che denunciano l'avvenuta attivazione dell'esercizio per la vendita di prodotti assoggettati ad accisa in una data compresa quindi tra il 29.08.2017 e il 29.06.2019
  • uno per i contribuenti che denunciano di voler procedere all'attivazione.

 

La denuncia può essere presentata brevi manu dal diretto interessato e, in tal caso, va firmata in presenza del funzionario addetto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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