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Credito R&S per il settore tessile e moda

Il Ministero dello Sviluppo economico, confermando che tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta ex art. 3 del DL 145/2013 possono rientrare anche quelle poste in essere dalle imprese operanti nel settore del tessile e della moda collegate alla ideazione e realizzazione dei nuovi campionari, evidentemente non destinati alla vendita (, fornisce indicazioni più precise, nell’ambito di alcune FAQ, con particolare riferimento alla riconducibilità al beneficio del credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo afferenti alle fasi di “ricerca ed ideazione estetica” e “realizzazione dei prototipi” del settore tessile e moda.

In sede di concreta applicazione del credito d’imposta sono, infatti, emerse tra gli operatori del settore alcune incertezze riguardanti la corretta interpretazione dell’art. 3 comma 5 del DL 154/2013, che esclude espressamente dalle attività ammissibili “le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti”, e, dall’altro, la precisa delimitazione delle fasi delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili rispetto alle fasi concernenti le ordinarie attività industriali e commerciali caratteristiche del settore.

Come chiarito nella circolare MISE n. 46586/2009, nei settori in questione possono considerarsi rilevanti, quali attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo, l’insieme dei lavori organizzati dall’impresa ai fini dell’elaborazione e della creazione di nuove collezioni di prodotti. Più in particolare, è nelle fasi della ricerca e ideazione estetica e nella conseguente realizzazione dei prototipi dei nuovi prodotti che può astrattamente individuarsi “quel segmento di attività diretta alla realizzazione del prodotto nuovo o migliorato, al quale collegare l’agevolazione che premia lo sforzo innovativo dell’imprenditore”.

Tale processo di creazione di prodotti nuovi o migliorati potrà in concreto apprezzarsi, a seconda dei casi e in conformità alle prassi commerciali del settore, in rapporto ai materiali utilizzati, alla combinazione dei tessuti, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi caratterizzanti le nuove collezioni rispetto alle serie precedenti.

Al contrario, le attività finalizzate a semplici adattamenti di una gamma di prodotti esistenti attraverso, facendo alcuni esempi, l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica unicamente dei colori proposti o di un elemento di dettaglio, non possono costituire attività ammissibili al credito d’imposta in quanto costituenti in via di principio modifiche ordinarie o di routine.

L’impresa dovrà predisporre, ai fini dei successivi controlli, la documentazione necessaria e gli elementi rilevanti ai fini della dimostrazione dell’ammissibilità degli investimenti sostenuti.
A tale proposito, il MISE ricorda che i soggetti beneficiari, oltre alla documentazione idonea a dimostrare l’ammissibilità, l’effettività e l’inerenza delle spese sostenute, devono conservare, ai fini della ricostruzione in sede di controllo, anche un prospetto analitico degli stessi investimenti rappresentativi dei valori sulla base dei quali viene calcolato l’approccio incrementale.

Il MISE evidenzia, altresì, che anche per il settore moda, come per tutti gli altri settori produttivi, sono da considerarsi ammissibili le attività di ricerca e sviluppo anche nel caso in cui esse non siano collegate alla ideazione e realizzazione dei nuovi campionari. Si fa riferimento in particolare alle attività di ricerca e sviluppo precedenti l’ideazione estetica, quali ad esempio la ricerca finalizzata all’innovazione dei materiali o delle tecniche di lavorazione.

Viene, altresì, affermato che le suddette considerazioni si intendono estese anche ad altri settori afferenti alla produzione creativa (es: calzature, occhiali, gioielleria, ceramica).

Quanto ai profili di cumulabilità, viene evidenziato che anche per il settore moda, come per tutti gli altri settori produttivi, sono inoltre applicabili super e iper-ammortamento per le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi in chiave Industria 4.0.

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