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CIRCOLARE 02 AGOSTO 2017

 

PRESTAZIONI OCCASIONALI PIENAMENTE OPERATIVE

E’ operativa la piattaforma telematica INPS, necessaria ai fini della fruizione di prestazioni di lavoro occasionale.

Nello specifico, l’utilizzatore e il prestatore delle attività in questione dovranno preventivamente registrarsi, direttamente o tramite contact center, al servizio www.inps.it/Pretazioni Occasionali tramite la nuova piattaforma telematica INPS.
A questo punto, come anche chiarito dalla circolare INPS n. 107/2017, a seconda che l’utilizzatore sia un privato (non nell’esercizio della professione o dell’impresa) o sia, invece, un professionista, un’impresa con meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato, un lavoratore autonomo o la Pubblica Amministrazione, dovrà optare rispettivamente per il “Libretto Famiglia” o il “Contratto di prestazione occasionale”.

Pur differenziandosi tra loro (ad esempio quanto a compenso e modalità di comunicazione), queste due forme contrattuali presentano tratti in comune, atteso che, una volta effettuata la registrazione, in entrambi i casi è previsto:

  •  il versamento, da parte dell’utilizzatore, della provvista per il pagamento delle prestazioni e dei contributi obbligatori attraverso il modello F24 o pagamento elettronico. In tal modo l’utilizzatore alimenta il “portafoglio virtuale” decurtato di volta in volta in base agli importi delle singole prestazioni comunicate;
  • l’inserimento, ad opera dell’utilizzatore, della comunicazione di lavoro occasionale;
  •  il pagamento diretto del lavoratore, da parte dell’INPS, entro il 15 del mese successivo allo svolgimento della prestazione.
  • è da ritenersi a titolo di acconto se il locatore non esercita in sede di dichiarazione dei redditi l’opzione per il regime della cedolare secca;
  • è da ritenersi a titolo di imposta se il locatore, in sede di dichiarazione, opta per il regime della cedolare secca.
  • Gli intermediari dovranno successivamente provvedere:
  • al versamento della ritenuta mediante modello F24;
  • al rilascio della relativa certificazione;
  • alla conservazione dei dati per il periodo previsto dall’articolo 43 D.P.R. 600/1973(il quale, lo si ricorda, indica i termini per l’accertamento).

 


AVVISI DI ACCERTAMENTO VIA PEC DA LUGLIO 2017

Dal 1° luglio 2017 imprese e professionisti potranno ricevere la notifica degli avvisi di accertamento direttamente nella propria casella PEC, senza alcuna ulteriore comunicazione o trasmissione per via cartacea e postale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In precedenza non era possibile notificare direttamente gli avvisi di accertamento tramite PEC, perché l’art. 48 del CAD, che stabilisce che la notifica tramite PEC equivale alla notificazione per mezzo della posta, faceva salvo il caso in cui la legge disponesse diversamente, come avveniva appunto con le disposizioni dell’art. 60 che dettano una disciplina specifica per la notificazione degli atti tributari.

Se la casella di posta elettronica risulta satura l’Ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l’Ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per l’Ufficio nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’Ufficio.

Infine, due annotazioni di carattere operativo: innanzitutto, per come è strutturato il sistema, già ben noto a chi da tempo riceve le cartelle di pagamento via PEC, è irrilevante, ai fini della validità della notifica, che il messaggio di posta elettronica sia letto dal destinatario, perché ciò che rileva è soltanto la “consegna elettronica” nella casella PEC (quindi, cancellazioni accidentali del messaggio, impossibilità di lettura e problemi tecnici “locali” sul pc del destinatario difficilmente potranno essere utilizzati come eccezioni per vizi di notifica).
Potrebbe essere interessante, per chi non ha la possibilità di consultare la PEC quotidianamente – perché tale deve essere, alla luce di queste novità, la frequenza del controllo della casella – e anche e soprattutto per gli operatori meno “strutturati”, la possibilità offerta ormai da molti gestori di inoltrare a un’altra casella di posta elettronica ordinaria, oppure via sms a un telefono cellulare, la comunicazione che è pervenuto un nuovo messaggio PEC nella relativa casella.

 


PROPROGA AL 31.10.2017 MODELLI REDDITI, IRAP E 770 

Proroga al prossimo 31 ottobre dei termini di presentazione dei modelli 770, delle dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e delle dichiarazioni IRAP. Lo ha stabilito il DPCM 26 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175, che ufficializza quanto anticipato dal Ministero dell’Economia e delle finanze con il comunicato stampa n. 131 del 26 luglio scorso. 

 


NUOVO TERMINE PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO 

Il comma 1 dell’articolo 25 del D.P.R. 633/1972 prevede che le fatture di acquisto debbano essere, dapprima, numerate progressivamente e successivamente registrate in modo che sia assicurata l’ordinata rilevazione del documento di acquisto e l’univocità dell’annotazione nei registri.

Una delle modifiche più rilevante recate dal D.L. 50/2017 è quella che è intervenuta sul termine di registrazione delle fatture di acquisto o delle bollette doganali.

Secondo la nuova formulazione della norma, le fatture di acquisto e le bollette doganali dovevano essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017. Pertanto, per le operazioni di acquisto effettuate nel 2015 e nel 2016 per le quali il diritto alla detrazione, alla data di entrata in vigore del decreto, non era ancora stato esercitato, trovano applicazione le vecchie disposizioni. Ne deriva che il termine di detrazione/registrazione:

  • per le fatture emesse nel 2016, è il 30 aprile 2019 e
  • per le fatture emesse nel 2015, scade il 30 aprile 2018. 

  


ENTRO IL 21 AGOSTO I DATI DEI CONTO CORRENTI SEI NON RESIDENTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 5 luglio 2017, il provvedimento n. 125650/2017 che  detta le regole applicative per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati dei conti italiani dei non residenti. Il provvedimento riguarda, quindi, gli intermediari finanziari (e, più precisamente, le c.d. “Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione” di cui all’art. 1 comma 1 lettera n) del decreto, quali banche, SIM, SGR, imprese di assicurazione, OICR, fiduciarie ecc.) che, nel contesto degli strumenti legislativi che regolano lo scambio automatico di informazioni, sono tenute ad inviare all’Agenzia delle Entrate i relativi dati di modo che questa possa, a sua volta, trasmetterli alle Amministrazioni di residenza dei titolari.

Il processo va, naturalmente, altresì in senso inverso.

Sotto il profilo delle tempistiche, l’art. 3 del DM 28 dicembre 2015 prevede che i dati dei conti relativi all’anno solare precedente siano trasmessi dagli intermediari finanziari all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile di ciascun anno, con successivo inoltro dall’Agenzia delle Entrate alle altre Amministrazioni entro il 30 settembre di ciascun anno. Così, ad esempio, i dati dei conti dei non residenti relativi al 2017 verranno inoltrati dagli intermediari italiani all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2018, e dall’Agenzia delle Entrate alle Amministrazioni estere entro il 30 settembre 2018. 

 


INTERMEDIARI IMMOBILIARI DIVENTANO SOSTITUTI D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI BREVI

Gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, se incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero se intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, devono operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario.

La ritenuta operata dall’intermediario:

  • è da ritenersi a titolo di acconto se il locatore non esercita in sede di dichiarazione dei redditi l’opzione per il regime della cedolare secca;
  • è da ritenersi a titolo di imposta se il locatore, in sede di dichiarazione, opta per il regime della cedolare secca.
  • Gli intermediari dovranno successivamente provvedere:
  • al versamento della ritenuta mediante modello F24;
  • al rilascio della relativa certificazione;
  • alla conservazione dei dati per il periodo previsto dall’articolo 43 D.P.R. 600/1973(il quale, lo si ricorda, indica i termini per l’accertamento).

  


START-UP INNOVATIVE, MODIFICHE ALLO STATUTO ED ALL'ATTO COSTITUTIVO SENZA NOTAIO

Le Start Up innovative costituite on-line con firma digitale potranno modificare il proprio atto costitutivo e statuto utilizzando una procedura semplificata.

Le Start Up innovative in forma di Srl, per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, potranno evitare l’intervento del notaio: le modifiche potranno essere effettuate on line con firma digitale, utilizzando la piattaforma di registroimprese.it. Gli atti modificativi dovranno essere trasmessi, completi di numero di registrazione, tramite una pratica di comunicazione unica, all’ufficio del Registro delle imprese competente per territorio, entro 30 giorni dall’assemblea. La modifica sarà immediatamente operativa non appena le firme saranno autenticate dall’ufficio assistenza qualificata alle imprese della Camera di commercio.

Pertanto, le Start Up costituite telematicamente hanno a disposizione uno strumento digitale in più: potranno, sempre on-line, apportare modifiche ai loro statuti.  Le modifiche si potranno eseguire tramite il portale startup.registroimprese.it. A tal fine occorrerà disporre dello statuto vigente e della firma digitale del Presidente dell’assemblea e di tutti i soci che hanno approvato la modifica. Dopo aver compilato atto e statuto il portale richiede ulteriori informazioni obbligatorie tra cui i recapiti. Nel caso in cui non si dispone dello statuto vigente occorrerà fare la richiesta con i servizi CSN.

Successivamente bisogna attendere di essere contattati dalla Camera di commercio al fine di procedere con la firma digitale dei documenti presso gli Uffici della Camera di commercio. Per procedere dovranno essere presenti il Presidente dell’assemblea e tutti i soci che hanno votato in favore, nel rispetto delle maggioranze previste dalle disposizioni di legge e statutarie. La firma verrà apposta sui nuovi atti, sulla dichiarazione dei requisiti di startup, sul questionario per le verifiche antiriciclaggio, su eventuali altri allegati. Ovviamente la procedura di modifica comporta un esborso economico, infatti, al momento dell’operazione occorrerà versare l’imposta per la registrazione degli atti all’Agenzia delle Entrate (200,00 euro) e l’imposta di bollo (156,00 euro).

 


 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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