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14/04/2017 – L’IPER ED IL SUPER AMMORTAMENTO SOFTWARE

 

L’iper ammortamento è destinato ad assumere una notevole importanza nello scenario economico del Paese, poiché si rivolge a tutte le imprese indipendentemente dalla loro dimensione. Trattasi della possibilità di maggiorare del 150%, ai fini della determinazione sul piano fiscale delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing, il costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico (elencati nell’allegato A alla L. 232/2016).

Questa nuova disciplina si affianca a quella del c.d. super ammortamento software, che prevede una maggiorazione del 40% per gli investimenti effettuati in taluni beni immateriali (elencati nell’allegato B alla L. 232/2016).

 

Ambito temporale

Sul piano temporale, i due incentivi si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati entro il 31/12/2017 ovvero entro il 30/06/2018 in presenza di determinate condizioni, ossia che entro il 31/12/2017:

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

 Sul punto, la circolare AdE 8/E/2017 ha precisato che può beneficiare solo del super ammortamento e non dell’iper ammortamento un bene compreso nell’Allegato A alla legge di Bilancio 2017, acquistato nel 2016 e entrato in funzione ed interconnesso nel 2017. In tal caso, la maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, periodo d’imposta di entrata in funzione del bene, mentre l’interconnessione non assume alcuna rilevanza.

 

Ambito soggettivo

Più ristretta, rispetta al super ammortamento “classico”, è la platea dei soggetti interessati dall’iper ammortamento; questa, infatti, è limitata ai soli soggetti titolari di reddito d’impresa.

Lo ha confermato la circolare AdE 8/E/2017, secondo cui il tenore letterale della norma, il contenuto dell’allegato A nonché la tipologia di beni agevolabili fanno ritenere che l’iper ammortamento riguardi solo i titolari di reddito d’impresa.

Ciò restringe, conseguentemente, l’ambito applicativo del super ammortamento software, atteso che esso è rivolto esclusivamente alle imprese che beneficiano dell’iper-ammortamento.

 

Principio di competenza

Ai fini della maggiorazione del 150% e del 40%, le circolari AdE 4/E/2017 e 8/E/2017 hanno precisato che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza delle agevolazione deve seguire le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.

Pertanto, ad esempio, un bene materiale strumentale nuovo, elencato nel citato allegato A alla legge di Bilancio 2017 e consegnato nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150% (iper ammortamento) ma del solo super ammortamento in quanto l’effettuazione dell’investimento avviene al di fuori del periodo agevolato.

 

Collegamento iper e super ammortamento software

Il super ammortamento software è “collegato” all’iper ammortamento. Al riguardo, la circolare AdE 8/E/2017 ha precisato che il bonus relativo ai beni immateriali è riconosciuto ai “soggetti” che beneficiano della maggiorazione del 150%. 

La norma, infatti, mette in relazione il bene immateriale con il “soggetto” che fruisce dell’iper ammortamento e non con uno specifico bene materiale (“oggetto” agevolato).

Pertanto, afferma sempre il documento di prassi, il software rientrante nell’Allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper ammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.

 

Beni “interconnessi”

Per la fruizione dei benefici dell’iper ammortamento e della maggiorazione prevista per i beni immateriali, l’impresa è tenuta a produrre, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, alternativamente:

 

  • una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale;
  • un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

 

Nello specifico, la dichiarazione o la perizia tecnica devono attestare che il bene possiede caratteristiche “tecniche” tali da poter essere incluso negli elenchi di cui all’Allegato Ao B della L. 232/2016 ed è “interconnesso” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Requisito quest’ultimo indispensabile per la spettanza dell’agevolazione.

La circolare AdE 8/E/2017 ha chiarito che, affinché un bene possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che:

 

  • scambi informazioni con sistemi interni (esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (esempio: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  • sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (esempio: indirizzo IP).

 

 

 

 

 

 

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