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Startup innovativa: accesso a servizi di consulenza qualificati con il "work for equity"

Lo strumento del "work for equity" permette alla startup innovativa di remunerare una collaborazione esterna consentendo al fornitore, in luogo del pagamento della prestazione, di diventare socio oppure titolare di strumenti finanziari partecipativi della società.

 

In questo modo il fornitore si assume anch'egli il rischio d'impresa, senza appesantire la situazione finanziaria della società.

 

Al fine di agevolare il ricorso a questa pratica il Legislatore, oltre a prevedere anche per le s.r.l. la possibilità di emettere quote con diritti differenziati e strumenti finanziari partecipativi, ha introdotto un'originale disciplina fiscale.
In particolare, l'art. 27, co. 4, D.L. 179/2012, prevede che le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, inclusi quelli professionali, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo. Ne consegue che il fornitore di servizi (avvocato, notaio, commercialista, ecc.) è esentato dal pagamento delle imposte sul bene o servizio fornito (e regolarmente fatturato), qualora, anziché ricevere in cambio un compenso in denaro, riceva una quota di partecipazione al capitale della società.
La norma è molto interessante, in quanto, al fine di garantire alle startup innovative l'accesso a servizi di consulenza qualificati, compresi quelli professionali, fa proprio il regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi.
Ne consegue che tali apporti, in deroga all'art. 9, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, risultano esenti da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano:
- né al momento dell'ultimazione dell'opera o del servizio;
- né al momento dell'emissione delle azioni, delle quote o degli strumenti finanziari.


Le plusvalenze successivamente realizzate mediante la cessione a titolo oneroso delle azioni o degli strumenti finanziari ricevuti dovranno essere assoggettati ai regimi ordinari di tassazione.

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